RC AVVOCATO

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La professione  di Avvocato rientra nella categoria delle professioni liberali. L'Avvocato non ha obblighi di risultato nei confronti dei sui clienti ma soltanto di mezzi e, dunque, deve rispondere ad eventuali richieste di risarcimento solo in caso di dolo o colpa grave.


Tuttavia ci sono situazioni che potrebbero generare responsabilità oggettivamente constatabili come ad esempio la perdita di documenti, il mancato rispetto dei termini di prescrizione ecc.


La stipula di una adeguata polizza assicurativa a copertura della RC Professionale è un obbligo per tutti gli Avvocati.


Il decreto attuativo 22 Settembre 2016  ha stabilito le caratteristiche  della polizza obbligatoria:


1- L'assicurazione deve coprire la responsabilità per qualsiasi tipo di danno: patrimoniale, non patrimoniale, indiretto, anche per colpa grave per i pregiudizi causati, oltre ai clienti, anche a terzi.


2- In caso di responsabilità solidale dell'avvocato con altri soggetti l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilità dell'avvocato per l'intero


3- Deve prevedere la copertura della responsabilità civile derivante da fatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, dipendenti, sostituti processuali.


4-   La copertura assicurativa si estende alla responsabilità per danni derivanti dalla custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti o dalle controparti processuali di questi ultimi.


5- In presenza di franchigie e scoperti, l'assicuratore sarà comunque tenuto a risarcire il terzo per l'intero importo dovuto, ferma restando la facoltà di recuperare l'importo della franchigia o dello scoperto dall'assicurato.


Ai fini della determinazione del rischio assicurato, per «attività professionale» deve intendersi:

a) l'attività di rappresentanza e difesa dinanzi all'autorità giudiziaria o ad arbitri, tanto rituali quanto irrituali;

b) gli atti ad essa preordinati, connessi o consequenziali, come ad esempio l'iscrizione a ruolo della causa o l'esecuzione di notificazioni;

c) la consulenza od assistenza stragiudiziali;

d) la redazione di pareri o contratti;

e) l'assistenza del cliente nello svolgimento delle attività di mediazioni, di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, ovvero di negoziazione assistita di cui al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132.


L'assicurazione deve prevedere una retroattività illimitata e un'ultrattività almeno decennale per gli avvocati che cessano l'attività nel periodo di vigenza della polizza.


L'assicurazione deve contenere clausole che escludano espressamente il diritto di recesso dell'assicuratore dal contratto a seguito della denuncia di un sinistro




 
 
 
 
 

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